Art. XIII
Trattato

Art. XIII

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In vigore dal 4 mag 1985
Articolo XIII. Lo Stato richiesto, informando lo Stato richiedente della sua decisione, può rinviare la consegna della persona da estradare al fine di sottoporla a procedimento o per farle scontare una pena in relazione ad un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione.
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