Trattato
Art. XII
12 / 23In vigore dal 4 mag 1985
Articolo XII.
1. Lo Stato richiesto comunica al più presto possibile allo Stato richiedente la propria decisione sulla domanda di estradizione e, nel caso in cui questa venga concessa, pone l'individuo richiesto a disposizione delle persone autorizzate dallo Stato richiedente a prenderlo in custodia alla data e nella località concordate tra le Parti contraenti. Se l'estradizione è rifiutata lo Stato richiesto ne indica i motivi.
2. La persona richiesta può essere rilasciata, qualora, essendo stata messa a disposizione delle persone autorizzate a prenderla in consegna ai sensi del paragrafo 1, non sia stata prelevata dal territorio dello Stato richiesto entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla comunicazione che la domanda di estradizione è stata accolta, lo Stato richiesto potrà successivamente rifiutarsi di estradare detta persona per lo stesso reato.
3. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente la durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-04-22;158#art-t-xii