Art. XI
Trattato

Art. XI

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In vigore dal 4 mag 1985
Articolo XI. Qualora domande di estradizione della medesima persona vengano inoltrate da una delle Parti contraenti e da un altro o da altri Stati, lo Stato richiesto, a propria discrezionalità, potrà decidere verso quale Stato la persona in questione debba essere estradata, tenendo conto di tutte le circostanze, ed in particolare della gravità relativa e del luogo dei reati, delle date rispettive delle domande, della nazionalità della persona richiesta e della possibilità di un'estradizione ulteriore verso un altro Stato.
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