Trattato
Art. VIII
8 / 23In vigore dal 4 mag 1985
Articolo VIII.
1. I documenti indicati nell'articolo VII e le deposizioni rese sotto giuramento od in altra forma solenne da o per conto dello Stato richiedente sono ammessi come prove nei procedimenti di estradizione nello Stato richiesto, ove sia certificato che essi sono l'originale o una copia autentica, a mezzo dell'attestazione di un giudice o di altro funzionario dello Stato richiedente e siano autenticati con il sigillo ufficiale del Ministro della giustizia dello Stato richiedente. Ogni documento che abbia tale attestazione e sigillo sarà considerato come debitamente certificato conforme e autenticato.
2. Qualora le informazioni comunicate dallo Stato richiedente si rivelino insufficienti per consentire allo Stato richiesto di decidere sulla domanda di estradizione, detto Stato richiederà il complemento di informazioni necessarie e potrà stabilire un termine per ottenerle.
Storico versioni
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