Art. VIII
Trattato

Art. VIII

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In vigore dal 4 mag 1985
Articolo VIII. 1. I documenti indicati nell'articolo VII e le deposizioni rese sotto giuramento od in altra forma solenne da o per conto dello Stato richiedente sono ammessi come prove nei procedimenti di estradizione nello Stato richiesto, ove sia certificato che essi sono l'originale o una copia autentica, a mezzo dell'attestazione di un giudice o di altro funzionario dello Stato richiedente e siano autenticati con il sigillo ufficiale del Ministro della giustizia dello Stato richiedente. Ogni documento che abbia tale attestazione e sigillo sarà considerato come debitamente certificato conforme e autenticato. 2. Qualora le informazioni comunicate dallo Stato richiedente si rivelino insufficienti per consentire allo Stato richiesto di decidere sulla domanda di estradizione, detto Stato richiederà il complemento di informazioni necessarie e potrà stabilire un termine per ottenerle.
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