Art. 4 · LEGGE 17 aprile 1985, n. 141

Art. 4

LEGGE 17 aprile 1985, n. 141

In vigore dal 31 ott 1987
Con decorrenza dal 1 gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza: a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1 gennaio 1958; b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965; c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1974; d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1 gennaio 1975 al 30 settembre 1978; e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1 ottobre 1978 al 31 gennaio 1981. Con effetto dal 1 gennaio 1984 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, del 20 per cento. Gli importi degli aumenti di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1 gennaio 1985. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.
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