Art. 9 · Sessioni del Consiglio
Accordo

Art. 9

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Sessioni del Consiglio

In vigore dal 14 apr 1985
(Sessioni del Consiglio) Di regola, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno. 2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se così decide o se ciò viene richiesto: a) dal Direttore esecutivo d'accordo con il Presidente del Consiglio; b) dalla maggioranza dei membri produttori o dalla maggioranza dei membri consumatori; o c) dai membri che detengono almeno 500 voti. 3. Le sessioni del Consiglio si tengono presso la sede dell'Organizzazione a meno che il Consiglio, con votazione speciale, non decida altrimenti. Se il Consiglio, su invito di un membro, si riunisce in un luogo che non sia la sede dell'Organizzazione, detto membro si assume le relative spese supplementari. 4. Il Direttore esecutivo comunica ai membri le sessioni ed il loro ordine del giorno con un preavviso di almeno sei settimane, tranne che in caso di urgenza in cui il preavviso sarà di almeno sette giorni.
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