Art. 5 · Partecipazione di organizzazioni intergovernative
Accordo

Art. 5

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Partecipazione di organizzazioni intergovernative

In vigore dal 14 apr 1985
(Partecipazione di organizzazioni intergovernative) 1. Qualunque riferimento nel presente Accordo a dei "governi" vale anche per la Comunità economica europea e per ogni altra organizzazione intergovernativa che abbia responsabilità nella negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi sui prodotti di base. Quindi ogni riferimento, nel presente Accordo, alla firma, ratifica, accettazione o approvazione, o alla notifica di applicazione a titolo provvisorio, o all'adesione, vale anche, nel caso di dette organizzazioni intergovernative, per la firma, ratifica, accettazione o approvazione, o per la notifica di applicazione a titolo provvisorio, o per l'adesione, di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di votazione su questioni di loro competenza, dette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale dei voti attribuibili ai loro Stati membri conformemente all'. In tal caso, gli Stati membri di dette organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare il loro diritto di voto individuale.
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