Art. 41 · Liquidazione dei conti dei membri che si ritirano o vengono esclusi o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento
Accordo

Art. 41

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Liquidazione dei conti dei membri che si ritirano o vengono esclusi o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento

In vigore dal 14 apr 1985
. (Liquidazione dei conti dei membri che si ritirano o vengono esclusi o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento) 1. Il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte al presente Accordo per: a) la non accettazione di un emendamento al presente Accordo in applicazione dell'; b) il recesso del presente Accordo in applicazione dell'; o c) l'esclusione dal presente Accordo in applicazione dell'. 2. Il Consiglio conserva ogni contributo versato sul conto amministrativo da un membro che cessa di essere parte al presente Accordo. 3. Un membro che ha cessato di essere parte al presente Accordo non ha diritto ad alcun utile della liquidazione dell'Organizzazione nè degli altri beni dell'Organizzazione. Non gli può essere, nemmeno imputata alcuna quota dell'eventuale deficit dell'Organizzazione quando il presente Accordo cessa di essere in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-41