Art. 36 · Notifica di applicazione a titolo provvisorio
Accordo

Art. 36

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Notifica di applicazione a titolo provvisorio

In vigore dal 14 apr 1985
. (Notifica di applicazione a titolo provvisorio) Un governo firmatario che ha intenzione di ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, od un governo per il quale il Consiglio ha fissato condizioni di adesione ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può in qualunque momento notificare al depositario che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio, o quando quest'ultimo entrerà in vigore conformemente all', o, se è già in vigore, ad una data specificata.
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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-36