Art. 28 · Rapporto ed esame annuali
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Art. 28

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Rapporto ed esame annuali

In vigore dal 14 apr 1985
. (Rapporto ed esame annuali) 1. Il Consiglio pubblica, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno civile, un rapporto annuale sulle sue attività ed ogni altra informazione che ritiene adeguata o appropriata. 2. Il Consiglio esamina e valuta ogni anno la situazione mondiale dei legni tropicali e procede ad uno scambio di punti di vista sulle prospettive dell'economia mondiale dei legni tropicali e sugli altri problemi che strettamente vi si ricollegano, ivi compresi gli aspetti ecologici e quelli che riguardano l'ambiente naturale. 3. L'esame viene effettuato per mezzo di: a) informazioni comunicate dai membri sulla produzione nazionale, il commercio, l'offerta, gli stock, il consumo ed i prezzi dei legni tropicali; b) dati statistici ed indicatori specifici forniti dai membri nei settori elencati all'allegato C; e c) altre informazioni pertinenti che il Consiglio può procurarsi o direttamente, o mediante gli appropriati organismi delle Nazioni Unite e le appropriate organizzazioni intergovernative, governative e non governative. 4. I risultati dell'esame vengono annotati nei rapporti sulle deliberazioni del Consiglio.
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