Art. 26 · Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
Accordo

Art. 26

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Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

In vigore dal 14 apr 1985
. (Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base) Quando il Fondo comune entrerà in funzione, l'Organizzazione si avvarrà pienamente delle facilitazioni del secondo conto di detto Fondo comune, conformemente ai principi enunciati nell'Accordo relativo all'istituzione del Fondo comune per i prodotti di base.
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