Accordo
Art. 26
26 / 43Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
In vigore dal 14 apr 1985
.
(Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base)
Quando il Fondo comune entrerà in funzione, l'Organizzazione si avvarrà pienamente delle facilitazioni del secondo conto di detto Fondo comune, conformemente ai principi enunciati nell'Accordo relativo all'istituzione del Fondo comune per i prodotti di base.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-26