Art. 20 · Conto speciale
Accordo

Art. 20

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Conto speciale

In vigore dal 14 apr 1985
(Conto speciale) 1. Vengono istituiti due sotto-conti del conto speciale: a) il sotto-conto delle attività preliminari dei progetti; e b) il sotto-conto dei progetti. 2. Le possibili fonti di finanziamento del conto speciale sono le seguenti: a) il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, quando entrerà in vigore; b) gli istituti finanziari regionali ed internazionali; c) i contributi volontari. 3. Le risorse del conto speciale vengono utilizzate solo per progetti approvati o per attività preliminari dei progetti. 4. Tutte le spese iscritte nel sotto-conto delle attività preliminari dei progetti vengono rimborsate imputandole sul sotto-conto dei progetti se i progetti sono poi approvati e finanziati. Se, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio non ha ricevuto dei fondi per il sotto-conto delle attività preliminari dei progetti, esso riesamina la situazione e prende le decisioni appropriate. 5. Tutte le entrate che riguardano progetti ben identificabili vengono riportate sul conto speciale. Tutte le spese relative a detti progetti, ivi comprese la remunerazione e le spese di viaggio dei consulenti e degli esperti, vengono imputate sul conto speciale. 6. Il Consiglio fissa, con votazione speciale, le condizioni e modalità con le quali patrocinerà, al momento opportuno e nei casi appropriati, dei progetti in vista del loro finanziamento mediante prestiti, qualora uno o più membri abbiano assunto volontariamente tutti gli impegni e responsabilità relativi a detti prestiti. L'Organizzazione non si assume alcun impegno per detti prestiti. 7. Il Consiglio può designare e patrocinare qualunque ente, con il consenso di quest'ultimo, ivi compreso un membro o gruppo di membri, che riceverà prestiti per il finanziamento di progetti approvati ed assumerà tutti gli impegni che ne derivano. Resta inteso che l'Organizzazione si riserva il diritto di controllare l'uso delle risorse e di seguire l'esecuzione dei progetti finanziati. Tuttavia, l'Organizzazione non è responsabile per le garanzie date volontariamente da un membro qualunque o da altri enti. 8. L'appartenenza all'Organizzazione non comporta, per alcun membro, responsabilità derivanti da debiti contratti o prestiti concessi per progetti da parte di ogni altro membro o altro ente. 9. Se vengono offerti all'Organizzazione contributi volontari senza una specifica destinazione, il Consiglio può accettare detti fondi. Tali fondi possono essere utilizzati per attività preliminari dei progetti, nonché per progetti approvati. 10. Il Direttore esecutivo cercherà di trovare, alle condizioni e secondo le modalità che il Consiglio può fissare, un finanziamento adeguato e sicuro per i progetti approvati dal Consiglio. 11. I contributi versati per determinati progetti approvati non vengono utilizzati che per i progetti per i quali essi sono stati inizialmente destinati, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con il consenso del contribuente. A progetto ultimato, l'Organizzazione restituisce a ciascun contribuente ai progetti specifici l'eventuale saldo dei fondi, proporzionalmente alla parte di ciascuno in rapporto al totale dei contributi inizialmente versati per finanziare detto progetto, a meno che il contribuente non stabilisca diversamente.
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