Accordo
Art. 19
19 / 43Conto amministrativo
In vigore dal 14 apr 1985
(Conto amministrativo)
1. Le spese necessarie per l'amministrazione del presente Accordo vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte con i contributi annuali versati dai membri conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e calcolati in conformità ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Le spese delle delegazioni per la partecipazione al Consiglio, ai comitati e a tutti gli altri organi sussidiari del Consiglio di cui all', sono a carico dei membri interessati. Se un membro richiede dei servizi speciali all'Organizzazione, il Consiglio chiede a detto membro di assumersene le spese.
3. Prima della fine di ogni esercizio, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ogni membro a detto bilancio.
4. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo è proporzionale al rapporto che esiste, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di detto esercizio, tra il numero totale dei voti di detto membro ed il numero totale dei voti di tutti i membri.
Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza prendere in considerazione la sospensione dei diritti di voto di un membro nè la nuova ripartizione dei voti che ne risulterebbe.
5. Il Consiglio fissa i contributi iniziali di ogni membro che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in rapporto al numero dei voti che detto membro deve avere e del rimanente periodo dell'esercizio in corso, ma i contributi richiesti agli altri membri per l'esercizio in corso non subiscono cambiamenti.
6. I contributi al primo bilancio amministrativo sono esigibili alla data fissata dal Consiglio durante la sua prima riunione. I contributi ai successivi bilanci amministrativi sono esigibili il primo giorno di ciascun esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio durante il quale diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui essi diventano membri.
7. Se un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo entro i quattro mesi dalla data in cui esso è esigibile in virtù del paragrafo 6 del presente articolo, il Direttore esecutivo lo sollecita ad effettuare al più presto il pagamento. Se il detto membro non ha ancora versato il suo contributo entro i due mesi da detta richiesta, gli viene chiesto di indicare le ragioni per le quali non ha potuto effettuare il pagamento. Se non ha ancora versato il suo contributo sette mesi dopo la data in cui esso è esigibile, i suoi diritti di voto sono sospesi fino al versamento integrale del suo contributo e viene riscosso un interesse al tasso applicato dalla banca centrale del paese ospite sul contributo ricevuto in ritardo, a meno che il Consiglio, con votazione speciale, non decida altrimenti.
8. Un membro i cui diritti sono stati sospesi in applicazione del paragrafo 7 del presente articolo è obbligato a versare il suo contributo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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