Art. 18 · Conti finanziari
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Art. 18

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Conti finanziari

In vigore dal 14 apr 1985
(Conti finanziari) 1. Vengono istituiti due conti: a) il conto amministrativo; b) il conto speciale. 2. Il Direttore esecutivo è responsabile della gestione di detti conti ed il Consiglio prevede nel suo regolamento interno le disposizioni necessarie.
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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-18