Accordo
Art. 17
17 / 43Privilegi e immunità
In vigore dal 14 apr 1985
(Privilegi e immunità)
1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa ha, in particolare, la capacità di stipulare contratti, di acquistare o vendere beni mobili e immobili e di costituirsi parte in giudizio.
2. Non appena possibile, subito dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Organizzazione cerca di concludere con il governo del paese in cui si trova la sua sede (qui di seguito denominato "il Governo ospite") un accordo (qui di seguito denominato "l'Accordo di sede") relativo allo statuto, ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri, necessari all'esercizio delle loro funzioni.
3. In attesa della conclusione dell'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'Organizzazione chiede al Governo ospite di esonerare dalle imposte, nei limiti della sua legislazione nazionale, gli emolumenti versati dall'Organizzazione al suo personale e gli averi, redditi ed altri beni dell'Organizzazione.
4. L'Organizzazione può altresì concludere con uno o più Paesi accordi, che devono essere approvati dal Consiglio, relativi ai poteri, privilegi ed immunità necessari alla buona applicazione del presente Accordo.
5. Se la sede dell'Organizzazione viene trasferita in un altro paese, il membro in questione conclude al più presto, con l'Organizzazione, un accordo di sede che deve essere approvato dal Consiglio.
6. L'Accordo di sede è indipendente dal presente Accordo.
Tuttavia esso scade:
a) col mutuo consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;
b) se la sede dell'Organizzazione viene trasferita al di fuori del territorio del Governo ospite; o
c) se l'Organizzazione si scioglie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-17