Art. 16 · Il Direttore esecutivo ed il personale
Accordo

Art. 16

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Il Direttore esecutivo ed il personale

In vigore dal 14 apr 1985
(Il Direttore esecutivo ed il personale) 1. Il Consiglio, con votazione speciale, nomina il Direttore esecutivo. 2. Le modalità e le condizioni di impiego del Direttore esecutivo vengono fissate dal Consiglio. 3. Il Direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione; egli è responsabile davanti al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformità alle decisioni del Consiglio. 4. Il Direttore esecutivo nomina il personale conformemente allo statuto adottato dal Consiglio. Durante la sua prima riunione il Consiglio fissa, con votazione speciale, l'organico del personale dei quadri superiori e della categoria degli amministratori che il Direttore esecutivo può nominare. Ogni modifica dell'organico del personale dei quadri superiori e della categoria degli amministratori viene decisa dal Consiglio con votazione speciale. Il personale è responsabile davanti al Direttore esecutivo. 5. Il Direttore esecutivo ed i membri del personale non devono aver alcun interesse finanziario nell'industria o nel commercio dei legni tropicali nè nelle attività commerciali connesse. 6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e gli altri membri del personale non possono richiedere nè accettare istruzioni da alcun membro o autorità esterna all'Organizzazione. Si devono astenere da ogni atto incompatibile con la loro qualità di funzionari internazionali responsabili in ultima istanza davanti al Consiglio. Ciascun membro dell'Organizzazione deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore esecutivo e degli altri membri del personale e non deve cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità.
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