Art. 12 · Decisioni e raccomandazioni del Consiglio
Accordo

Art. 12

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Decisioni e raccomandazioni del Consiglio

In vigore dal 14 apr 1985
(Decisioni e raccomandazioni del Consiglio) 1. Il Consiglio cerca di prendere tutte le decisioni e di fare tutte le sue raccomandazioni all'unanimità. In mancanza di unanimità, tutte le decisioni e tutte le raccomandazioni del Consiglio vengono adottate con votazione a maggioranza semplice suddivisa, a meno che il presente Accordo non preveda una votazione speciale. 2. Se un membro si avvale delle disposizioni del paragrafo 2 dell' e i suoi voti vengono utilizzati durante una riunione del Consiglio, detto membro viene considerato, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, come presente e votante.
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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-12