Art. 8
LEGGE 29 marzo 1985, n. 113
In vigore dal 20 apr 1985
Trasformazione dei centralini
Le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato.
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