Art. 4
LEGGE 29 marzo 1985, n. 113
In vigore dal 21 mag 2022
Coordinamento con la disciplina generale
1. I lavoratori occupati ai sensi della presente legge sono computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio, secondo la causa che ha determinato la cecità.
2. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai
centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista
e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, è tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli obblighi stessi.
3. Al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il centralinista telefonico non vedente, assunto ai sensi del precedente comma, viene computato nell'aliquota d'obbligo.
4. In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i
centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista
sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.
Storico versioni
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