Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.
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Convenzione
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 ARTICOLO 2. Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogn Art. 3 ARTICOLO 3. Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, Art. 4 ARTICOLO 4. 1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti a Art. 5 ARTICOLO 5. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata: a) al fine di modificare gli sc Art. 6 ARTICOLO 6. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legisl Art. 7 ARTICOLO 7 Gli Stati parte prendono ogni misura a adeguata ad eliminare la discriminazione Art. 8 ARTICOLO 8. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione Art. 9 ARTICOLO 9. 1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini i Art. 10 ARTICOLO 10. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discrimina Art. 11 ARTICOLO 11. 1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di el Art. 12 ARTICOLO 12. 1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la disc Art. 13 ARTICOLO 13. Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminar Art. 14 ARTICOLO 14. 1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri all Art. 15 ARTICOLO 15. 1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla Art. 16 ARTICOLO 16. 1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discrim Art. 17 ARTICOLO 17. 1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presen Art. 18 ARTICOLO 18. 1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Orga Art. 19 ARTICOLO 19. 1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. 2. Il Comitato elegge i Art. 20 ARTICOLO 20. 1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane, a Art. 21 ARTICOLO 21. 1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Uni Art. 22 ARTICOLO 22. Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione Art. 23 ARTICOLO 23. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le eventuali di Art. 24 ARTICOLO 24. Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano na Art. 25 ARTICOLO 25. 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. 2. Il Segr Art. 26 ARTICOLO 26. 1. Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della Art. 27 ARTICOLO 27. 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data Art. 28 ARTICOLO 28. 1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e Art. 29 ARTICOLO 29. 1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione Art. 30 ARTICOLO 30. La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, france Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360