Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo I
Art. 6
5 / 61In vigore dal 19 mar 1985
A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate, gli Stati membri hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali e nel quadro del regime del transito comunitario, procedure semplificate applicabili a taluni traffici.
Tali accordi sono comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-6