Art. 58
Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo IX

Art. 58

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In vigore dal 19 mar 1985
In deroga alle disposizioni del presente regolamento, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi possono applicare ai documenti di transito comunitario gli accordi conclusi o da concludere tra loro, al fine di ridurre o abolire le formalità al passaggio delle frontiere belgo-lussemburghese e belgo-olandese.
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