Art. 56
Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo VIII

Art. 56

55 / 61
In vigore dal 19 mar 1985
Il comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento, sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-56