Art. 42
Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo IV

Art. 42

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In vigore dal 19 mar 1985
1. Le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri sono esonerate dall'obbligo di prestare garanzia. 2. L', paragrafi 2 e 3, e gli non si applicano ai trasporti di merci per ferrovia. 3. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, lettera d), le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-42