Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo III
Art. 39
38 / 61In vigore dal 19 mar 1985
1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione T2. Per dichiarazione T2 s'intende una dichiarazione compilata su un formulario T2 completato, ove occorra, da uno o più formulari T2 bis. I modelli dei formulari T2 e T2 bis sono determinati secondo la procedura prevista all'.
2. Fatte salve le disposizioni contrarie di cui agli , le disposizioni di titolo II si applicano, mutatis mutandis alla procedura del transito comunitario interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-39