Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 12
11 / 61In vigore dal 19 mar 1985
1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno, deve formare oggetto, alle condizioni Fissate dal presente regolamento, di una dichiarazione T1. Per dichiarazione T1 s'intende una dichiarazione, compilata su un formulario T1 completato, ove occorra, da uno o più formulati T1 bis. I modelli dei formulari T1 e T1 bis sono determinati secondo la procedura prevista all'.
2. I formulari T1 e T1 bis sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza. Ove occorra, le autorità competenti di uno Stato membro interessato all'operazione di transito comunitario possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.
3. La dichiarazione T1 è sottoscritta dalla persona che chiede di effettuare un'operazione di transito comunitario esterno o da un suo rappresentante abilitato ed è presentata, almeno in tre esemplari, all'ufficio di partenza.
4. I documenti complementari allegati alla dichiarazione T1 ne fanno parte integrante.
5. La dichiarazione T1 è accompagnata dal documento di trasporto.
L'ufficio di partenza può dispensare dalla presentazione di tale documento al momento del compimento delle formalità doganali.
Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto deve essere presentato ad ogni richiesta dei servizi doganali.
6. Quando il regime del transito comunitario fa seguito, nello Stato membro di partenza, ad un altro regime doganale, nella dichiarazione T1 è fatta menzione di detto regime o dei corrispondenti documenti doganali.
Storico versioni
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