Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 mar 1985
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire venticinque milioni, si provvede per il 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali"; per il triennio 1985-87 mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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