Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 mar 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1 ottobre 1982.
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