Art. 45 · Liquidazione dei conti in caso di recesso, di esclusione, oppure nei confronti dei membri che rifiutino di accettare una modifica
AccordoCapo XII

Art. 45

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Liquidazione dei conti in caso di recesso, di esclusione, oppure nei confronti dei membri che rifiutino di accettare una modifica

In vigore dal 21 mar 1985
Liquidazione dei conti in caso di recesso, di esclusione, oppure nei confronti dei membri che rifiutino di accettare una modifica 1. In conformità del presente articolo, il Consiglio stabilisce la liquidazione dei conti nei confronti di un membro che cessa di far parte del presente accordo per i seguenti motivi: a) impossibilità di accettare una modifica al presente accordo a norma dell'; b) recesso dall'accordo a norma dell'; oppure c) esclusione dal presente accordo a norma dell'. 2. Il Consiglio conserva i contributi versati al conto amministrativo da un membro che cessa di far parte del presente accordo. 3. Un membro che abbia ricevuto un rimborso adeguato a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo di liquidazione o degli altri averi dell'organizzazione. A tale membro non può inoltro essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'organizzazione, dopo che è stato versato il suddetto rimborso.
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