Art. 44 · Esclusione
AccordoCapo XII

Art. 44

44 / 47

Esclusione

In vigore dal 21 mar 1985
Esclusione Se il Consiglio conclude che un membro ha commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente accordo e ritiene che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'accordo, può, con votazione Speciale, escludere tale membro dall'accordo. Il Consiglio notifica immediatamente la decisione al depositario. Un anno dopo la decisione del Consiglio, il membro cessa di far parte dell'accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88#art-a-44