Art. 39 · Notifica di applicazione a titolo provvisorio
AccordoCapo XII

Art. 39

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Notifica di applicazione a titolo provvisorio

In vigore dal 21 mar 1985
Notifica di applicazione a titolo provvisorio 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può, in qualsiasi momento, notificare al depositario la sua intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore in conformità dell' oppure, se è già in vigore, ad una data indicata. Al momento della notifica di applicazione a titolo provvisorio, ogni governo indica se è membro esportatore oppure importatore. 2. Un governo che ha notificato, in conformità del paragrafo 1, la sua intenzione di applicare il presente accordo quando quest'ultimo entrerà in vigore oppure, se è già in vigore, ad una data determinata, è membro dell'Organizzazione a titolo provvisorio e lo rimarrà sino a quando avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
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