Art. 34 · Obblighi generali dei membri
AccordoCapo XI

Art. 34

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Obblighi generali dei membri

In vigore dal 21 mar 1985
Obblighi generali dei membri 1. Nel periodo di applicazione del presente accordo i membri s'impegnano e collaborano al fine di promuovere la realizzazione degli obiettivi in esso fissati e si astengono da iniziative incompatibili con essi. 2. I membri si impegnano ad accettare come vincolanti le decisioni del Consiglio prese a norma del presente accordo e ad astenersi dall'attuare provvedimenti aventi effetto limitativo o contrario ad esse.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88#art-a-34