Art. 31 · Statistiche, studi ed informazioni
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Art. 31

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Statistiche, studi ed informazioni

In vigore dal 21 mar 1985
Statistiche, studi ed informazioni 1. Il Consiglio mantiene stretti contatti con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare con la FAO, per ottenere dati recenti e attendibili su tutti i fattori relativi alla iuta e prodotti derivati. L'Organizzazione raccoglie, confronta ed eventualmente pubblica i dati statistici relativi alla produzione, agli scambi, all'approvvigionamento, alle scorte, al consumo ed ai prezzi della iuta, dei prodotti da essa derivati, delle fibre sintetiche e dei prodotti di sostituzione, se lo ritiene necessario ai fini del buon funzionamento del presente accordo. 2. I membri forniscono dati statistici ed informazioni entro un periodo di tempo ragionevole e con la massima completezza compatibile con la legislazione nazionale. 3. Il Consiglio può disporre l'effettuazione di studi sulle tendenze e sui problemi dell'economia della iuta sul piano mondiale a breve e a lungo termine. 4. Il Consiglio fa in modo che le informazioni pubblicate non pregiudichino il carattere riservato delle operazioni di persone o di società che producono, lavorano oppure commercializzano la iuta, i prodotti da essa derivati, le fibre sintetiche e i prodotti di sostituzione.
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