Accordo›Capo VII
Art. 28
28 / 47Comitato sui progetti
In vigore dal 21 mar 1985
Comitato sui progetti
1. Viene istituito un Comitato sui progetti (qui di seguito definito "il Comitato") che sarà responsabile nei confronti del Consiglio, dal quale riceva le direttive generali.
2. Tutti i membri possono partecipare al Comitato. Il regolamento interno del Comitato, nonché la distribuzione dei voti e la procedura di votazione corrispondono a quelli del Consiglio, fatte salve le opportune modifiche. Salvo diversa decisione, il Comitato si riunisce quattro volte all'anno oppure su richiesta del Consiglio.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esamina e valuta dal punto di vista tecnico le proposte di progetti di cui all';
b) decide in merito alle attività da effettuare nella fase preparatoria dei progetti; e
C) formula raccomandazioni al Consiglio in merito ai progetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;88#art-a-28