Art. 23 · Progetti
AccordoCapo VII

Art. 23

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Progetti

In vigore dal 21 mar 1985
Progetti 1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all', il Consiglio, su una base di continuità e in conformità dell', par. 1, può individuare determinati progetti nei settori della ricerca e dello sviluppo, della promozione del mercato e della riduzione dei costi, nonché altri progetti approvati dal Consiglio, provvedendo inoltre alla loro preparazione ed attuazione e seguendone la realizzazione al fine di vigilare, sulla loro efficacia. 2. Il direttore esecutivo presenta al Comitato progetti le proposte relative ai progetti di cui al paragrafo 1, che devono essere rese note a tutti i membri almeno due mesi prima della sessione del Comitato nella quale devono essere esaminate. In base a queste proposte, il Comitato delibera in merito alle attività da avviare nella fase di preparazione dei progetti. Tali attività vengono regolate dal direttore esecutivo in conformità delle norme e dei regolamenti approvati dal Consiglio. 3. I risultati delle attività effettuate nella fase preparatoria dei progetti, comprendenti la valutazione dettagliata dei costi, eventuali utili, durata, sede e eventuali enti incaricati dell'esecuzione, vengono presentati dal direttore esecutivo al Comitato, dopo essere stati resi noti a tutti i membri, almeno due mesi prima della sessione del Comitato nella quale devono essere esaminati. 4. Il Comitato esamina i risultati delle suddette attività e formula raccomandazioni al Consiglio in merito ai progetti. 5. Il Consiglio esamina le raccomandazioni e, con votazione speciale, delibera in merito al finanziamento dei progetti proposti, in conformità degli . 6. Il Consiglio stabilisce il relativo ordine di priorità dei progetti. 7. Il Consiglio dà inizialmente la precedenza ai progetti effettuati dalla FAO e dal Centro commerciale internazionale per le riunioni preparatorie sulla iuta e sui prodotti da essa derivati nell'ambito del Programma integrato per i prodotti di base, nonché ad altri progetti fattibili approvati dal Consiglio. 8. Il Consiglio autorizza un progetto da realizzare sul territorio di uno Stato membro unicamente previa approvazione di quest'ultimo. 9. Il Consiglio, con votazione speciale, può decidere di cessare di patrocinare un progetto.
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