Accordo›Capo VI
Art. 20
20 / 47Verifica e pubblicazione dei conti
In vigore dal 21 mar 1985
Verifica e pubblicazione dei conti
1. Il Consiglio nomina dei revisori con il compito di verificare i suoi conti.
2. Un estratto del conto amministrativo e del conto speciale verificati da revisori indipendenti vengono resi noti ai membri al più presto possibile dopo la chiusura di ciascuna annata della iuta, e comunque entro sei mesi dopo tale data, e vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione successiva. Viene quindi pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo verificati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;88#art-a-20