Art. 20 · Verifica e pubblicazione dei conti
AccordoCapo VI

Art. 20

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Verifica e pubblicazione dei conti

In vigore dal 21 mar 1985
Verifica e pubblicazione dei conti 1. Il Consiglio nomina dei revisori con il compito di verificare i suoi conti. 2. Un estratto del conto amministrativo e del conto speciale verificati da revisori indipendenti vengono resi noti ai membri al più presto possibile dopo la chiusura di ciascuna annata della iuta, e comunque entro sei mesi dopo tale data, e vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione successiva. Viene quindi pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo verificati.
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