Accordo›Capo V
Art. 17
17 / 47Privilegi e immunità
In vigore dal 21 mar 1985
Privilegi e immunità
1. L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica e dispone in particolare della capacità di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili, nonché di stare in giudizio.
2. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'Organizzazione si impegna a concludere con il governo del paese in cui avrà sede (qui di seguito definito "il governo ospitante") un accordo (qui di seguito definito "accordo relativo alla sede") per disciplinare lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri, ai fini dello svolgimento delle loro funzioni.
3. In attesa della conclusione dell'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'Organizzazione chiede al governo ospitante di concedere, nei limiti della propria legislazione nazionale, l'esenzione fiscale sulle remunerazioni pagate dall'Organizzazione al suo personale, nonché sui beni, sul reddito e sulle altre proprietà dell'Organizzazione.
4. L'Organizzazione può inoltre concludere, con uno o più altri Stati, accordi in merito ai privilegi ed alle immunità, qualora ciò sia necessario ai fini di una efficace applicazione del presente accordo. Gli accordi suddetti devono essere approvati dal Consiglio.
5. Qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita in un altro paese membro, quest'ultimo conclude quanto prima con l'Organizzazione un accordo in merito alla sede, che deve essere approvato dal Consiglio.
6. L'accordo relativo alla sede è indipendente dal presente accordo, ma prende fine nei seguenti casi:
a) se viene concluso un accordo in questo senso tra il governo ospitante e l'Organizzazione;
b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori del territorio del governo ospitante; oppure
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
Storico versioni
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