Art. 13 · Numero legale alle riunioni del Consiglio
AccordoCapo IV

Art. 13

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Numero legale alle riunioni del Consiglio

In vigore dal 21 mar 1985
Numero legale alle riunioni del Consiglio 1. Il numero legale alle riunioni del Consiglio è costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, se tali membri detengono almeno due terzi dei voti totali nelle rispettive categorie. 2. Se non si raggiunge il numero legale di cui al paragrafo 1 del presente articolo nè il giorno fissato per la riunione nè il giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno, esso si ritiene costituito, dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purchè tali membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie. 3. Ogni membro rappresentato in conformità dell', paragrafo 2, viene considerato presente.
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