Accordo›Capo IV
Art. 13
13 / 47Numero legale alle riunioni del Consiglio
In vigore dal 21 mar 1985
Numero legale alle riunioni del Consiglio
1. Il numero legale alle riunioni del Consiglio è costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, se tali membri detengono almeno due terzi dei voti totali nelle rispettive categorie.
2. Se non si raggiunge il numero legale di cui al paragrafo 1 del presente articolo nè il giorno fissato per la riunione nè il giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno, esso si ritiene costituito, dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purchè tali membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie.
3. Ogni membro rappresentato in conformità dell', paragrafo 2, viene considerato presente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;88#art-a-13