Art. 11 · Procedura di votazione del Consiglio
AccordoCapo IV

Art. 11

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Procedura di votazione del Consiglio

In vigore dal 21 mar 1985
Procedura di votazione del Consiglio 1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non è autorizzato a frazionarli, ma può disporre differentemente dei voti che gli sono attribuiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Con notifica scritta al Presidente del Consiglio, ogni singolo membro esportatore può autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, ed ogni singolo membro importatore può autorizzare qualsiasi altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio. 3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti detenuti da quest'ultimo a norma dell', esercita il diritto di voto in conformità delle istruzioni del membro che lo ha autorizzato. 4. In caso di astensione, si ritiene che un membro non abbia votato.
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