Art. 26
Convenzione

Art. 26

9 / 48
In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - Qualora la legislazione di uno dei Paesi contraenti subordini la concessione di certe prestazioni, o di certi vantaggi, alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale, o, se del caso, in una professione o un'occupazione determinata, i periodi compiuti in base alla legislazione dell'altro Paese contraente sono presi in considerazione, per la concessione di detti vantaggi, solo se sono stati compiuti in un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione, o, se del caso, nella stessa occupazione. Paragrafo 2 - Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni o di detti vantaggi, questi periodi sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni del regime generale senza tener conto della loro specificità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-26