Convenzione
Art. 18
1 / 48In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - Quando un lavoratore o un titolare di pensione o di rendita o uno dei familiari muore sul territorio di un Paese diverso da quello cui appartiene l'istituzione competente, il decesso è considerato come sopraggiunto sul territorio del Paese competente.
Paragrafo 2 - L'istituzione competente è tenuta a concedere gli assegni previsti in caso di morte dalla legislazione che essa applica, tenuto conto, se del caso, dei periodi di assicurazione compiuti successivamente o alternativamente nei due Paesi, anche nel caso in cui il beneficiario risieda sul territorio dell'altro Paese.
Paragrafo 3 - Le disposizioni del presente articolo sono ugualmente applicabili nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-18