Convenzione›Titolo II
Art. 16
39 / 48In vigore dal 16 apr 1985
Per l'esercizio del controllo medico dei beneficiari di cure, gli organismi di ciascun Paese potranno effettuare i necessari controlli sul territorio dell'altro Paese alle condizioni fissate con Accordo Amministrativo.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-16