Art. 1
ConvenzioneTitolo I

Art. 1

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In vigore dal 16 apr 1985
CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI MONACO Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, animati dal desiderio di coordinare i rapporti tra i due Paesi in materia di sicurezza sociale, hanno deciso di modificare e di unificare in un unico testo gli accordi e le Convenzioni anteriormente conclusi e, all'uopo, hanno designato i loro Rappresentanti plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana, Sig. Mario FIORET, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, S.A.S. il Principe di Monaco, Sig. Louis CARAVEL, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, i quali, dopo aver scambiato i loro poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo I Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: a) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e futuri di ciascuno dei Paesi contraenti ed il cui campo di applicazione è precisato all'; b) il termine "autorità competente" designa l'Autorità amministrativa cui spetta, in ciascun Paese contraente, l'applicazione delle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione, e cioè: A Monaco: - il Dipartimento dei Lavori Pubblici e degli Affari Sociali; In Italia: - il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanità; c) il termine "istituzione" designa in ciascuno dei Paesi contraenti gli organismi di gestione dei regimi di prestazioni di cui all'; d) il termine "istituzione competente" designa l'organismo di iscrizione dell'interessato al momento della domanda di prestazioni e nei confronti del quale ha diritto a prestazioni, oppure avrebbe diritto se risiedesse o se i suoi aventi diritto risiedessero sul territorio del Paese cui appartiene detto organismo; e) il termine "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di soggiorno" designa rispettivamente l'istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l'interessato risiede e l'istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l'interessato soggiorna, secondo la legislazione che applica; f) il termine "Paese competente" designa il Paese contraente sul territorio del quale si trova l'istituzione competente; g) il termine "residenza" designa il luogo ove l'interessato dimora abitualmente; h) il termine "soggiorno" designa il luogo ove l'interessato dimora temporaneamente; i) il termine "lavoratore" designa i lavoratori subordinati, nonché le persone ad essi assimilati dalle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione; j) il termine "familiari" designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione del Paese ove risiedono. Tuttavia, se detta legislazione considera come familiari solo le persone conviventi con il lavoratore stesso, detta condizione è considerata soddisfatta, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, quando dette persone sono prevalentemente a carico del lavoratore; k) il termine "superstiti" designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione applicabile. Tuttavia, se detta legislazione considera quali superstiti solo le persone che convivono con il defunto, questa condizione è considerata soddisfatta, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, qualora dette persone siano state prevalentemente a carico del lavoratore; l) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione e di occupazione, quali definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti, nonché i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da detta legislazione come equivalenti a periodi di assicurazione; m) i termini "prestazioni", "pensioni", "rendite" designano le prestazioni, le pensioni, le rendite (ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici), le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o supplementari, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite; n) il termine "prestazioni familiari" designa le prestazioni in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia; o) il termine "assegni in caso di morte" designa ogni somma versata una tantum, nel caso di decesso, eccettuate le prestazioni in capitale di cui alla lettera m) del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-1