Ratifica ed esecuzione della convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.
Ratifica ed esecuzione della convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982. 51 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 18 Articolo 18 Paragrafo 1 - Quando un lavoratore o un titolare di pensione o di rendita o un Art. 19 Articolo 19 I periodi di assicurazione compiuti in ciascuna delle legislazioni dei due Pae Art. 20 Articolo 20 Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno d Art. 21 Articolo 21 Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di ciasc Art. 22 Articolo 22 Qualora i periodi di assicurazione compiuti sia in base alla legislazione di u Art. 23 Articolo 23 Nel caso in cui il diritto a prestazione sia acquisito per effetto della total Art. 24 Articolo 24 In caso di totalizzazione, se la durata totale dei periodi di assicurazione co Art. 25 Articolo 25 Se l'importo delle pensioni dovute dalle istituzioni competenti dei Paesi cont Art. 26 Articolo 26 Paragrafo 1 - Qualora la legislazione di uno dei Paesi contraenti subordini la Art. 27 Articolo 27 Paragrafo 1 - Qualora, domandando per la prima volta la liquidazione del dirit Art. 28 Articolo 28 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili, per analogia, ai dirit Art. 29 Articolo 29 Le modalità di pagamento delle prestazioni liquidate in conformità alle dispos Art. 30 Articolo 30 Paragrafo 1 - I lavoratori che esercitano la loro attività sul territorio di u Art. 31 Articolo 31 Per l'apertura del diritto alle prestazioni familiari vengono presi in conside Art. 32 Articolo 32 Le modalità per la concessione ed il rimborso delle prestazioni familiari nonc Art. 33 Articolo 33 In caso d'infortunio sul lavoro, i lavoratori occupati in uno dei Paesi contra Art. 34 Articolo 34 È parimenti considerato infortunio sul lavoro l'infortunio sopravvenuto ad un Art. 35 Articolo 35 Paragrafo 1 - Qualora il lavoratore abbia esercitato, esclusivamente sul terri Art. 36 Articolo 36 Per la determinazione della percentuale di incapacità relativa ad un infortuni Art. 37 Articolo 37 Le prestazioni previste dalla legislazione di uno dei due Paesi contraenti pos Art. 42 Articolo 42 Qualora dei contributi di sicurezza sociale siano dovuti ad istituzioni di uno Art. 43 Articolo 43 Paragrafo 1 - Le questioni relative all'applicazione o all'interpretazione del Art. 44 Articolo 44 Paragrafo 1 - Il recupero delle prestazioni indebitamente pagate dall'istituzi titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI M Art. 2 Articolo 2 Paragrafo 1 - I lavoratori monegaschi o italiani subordinati o considerati come Art. 3 Articolo 3 Paragrafo 1 - Le legislazioni cui la presente Convenzione si applica sono 1°) n Art. 4 Articolo 4 Paragrafo 1 - I lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti Art. 5 Articolo 5 Le disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1 sono applicabili ai lavoratori di qualu Art. 6 Articolo 6 Le disposizioni delle legislazioni italiane o monegasche di cui all'art. 3 che titolo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER CIASCUN TIPO DI PRESTAZIONE
Art. 7 Articolo 7 Paragrafo 1 - I lavoratori che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'alt Art. 8 Articolo 8 Paragrafo 1 - I lavoratori che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'alt Art. 9 Articolo 9 Paragrafo 1 - I lavoratori di cui all'art. 4 paragrafo 2 a) e 3) ed all'art. 5 Art. 10 Articolo 10 Paragrafo 1 - I lavoratori che esercitano la loro attività sul territorio di u Art. 11 Articolo 11 Paragrafo 1 - I lavoratori che risiedono nel Paese sul cui territorio esercita Art. 12 Articolo 12 Paragrafo 1 - Le prestazioni erogate dall'istituzione del Paese di residenza a Art. 13 Articolo 13 Le prestazioni erogate alle condizioni previste agli art. 7 paragrafo 2, 8 par Art. 14 Articolo 14 Paragrafo 1 - I titolari di una pensione o di una rendita acquisita in base al Art. 15 Articolo 15 La concessione da parte dell'istituzione di uno dei Paesi contraenti per conto Art. 16 Articolo 16 Per l'esercizio del controllo medico dei beneficiari di cure, gli organismi di Art. 17 Articolo 17 Paragrafo 1 - Le disposizioni della legislazione italiana relative al contenzi titolo III DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 38 Articolo 38 Paragrafo 1 - Le Autorità competenti, nonché le istituzioni dei due Paesi cont Art. 39 Articolo 39 Paragrafo 1 - Il beneficio delle esenzioni dei diritti di registro, di cancell Art. 40 Articolo 40 Le domande, dichiarazioni e ricorsi che devono essere presentati entro un dete Art. 41 Articolo 41 Paragrafo 1 - Le autorità competenti dei Paesi contraenti stabiliranno diretta titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 45 Articolo 45 Paragrafo 1 - La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratif Art. 46 Articolo 46 Paragrafo 1 - La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Ess Art. 47 Articolo 47 L'Accordo Amministrativo previsto dalla presente Convenzione entrerà in vigore Art. 48 Articolo 48 La presente Convenzione abroga le seguenti disposizioni: a) della Convenzione Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360