Art. 8 · Passaggio di proprietà
AccordoTitolo II

Art. 8

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Passaggio di proprietà

In vigore dal 16 apr 1985
Passaggio di proprietà I futuri proprietari godono degli stessi diritti previsti dal presente Accordo per gli attuali proprietari purchè abbiano conseguito la proprietà di beni agrari per atto tra vivi o mortis causa, a condizione che siano congiunti o coniugati (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il precedente proprietario.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-8