Art. 46 · Durata dell'Accordo
AccordoTitolo VII

Art. 46

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Durata dell'Accordo

In vigore dal 16 apr 1985
Durata dell'Accordo Il presente Accordo sarà valido un anno e sarà considerato come rinnovato tacitamente per lo stesso periodo se non verrà denunciato per via diplomatica almeno 3 resi prima della sua scadenza da una delle due Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-46