Art. 45 · Tessera speciale
AccordoTitolo VII

Art. 45

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Tessera speciale

In vigore dal 16 apr 1985
Tessera speciale 1. Ai membri della Commissione Mista Permanente, agli organi locali di frontiera ed eventualmente a quelle persone che svolgono funzioni connesse con il presente Accordo viene rilasciata una tessera speciale per il passaggio nelle aree adiacenti. 2. Detta tessera numerata progressivamente è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 10 e viene rilasciata con validità triennale. Essa può essere prorogata. 3. La tessera speciale dà diritto al titolare di transitare attraverso ogni tipo di valico. 4. Le tessere speciali sono rilasciate e firmate per ciascuna Parte dal Presidente della rispettiva Delegazione in seno alla Commissione Mista Permanente. 5. I Presidenti delle Delegazioni si scambiano annualmente in occasione della sessione ordinaria un elenco dei titolari della tessera speciale e si informano con scambio di lettere di ogni successivo cambiamento. 6. Ai titolari delle tessere speciali, gli organi di controllo dei valichi prestano ogni assistenza per lo svolgimento dei loro compiti. 7. Cessato l'incarico in relazione al quale era stata rilasciata la tessera speciale, essa viene riconsegnata all'Autorità concedente, che ne dà sollecita comunicazione al Presidente dell'altra Delegazione.
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