Accordo›Titolo VI
Art. 42
42 / 47Disposizioni per i cacciatori
In vigore dal 16 apr 1985
Disposizioni per i cacciatori
1. I titolari di lasciapassare che siano in possesso di licenza di porto d'armi da caccia, hanno facoltà durante la stagione venatoria di portare nell'ara adiacente 1 o 2 fucili da caccia, nonché un massimo di 100 cartucce per ogni arma. Essi sono tenuti ad osservare le disposizioni di carattere venatorio.
2. Gli organi dell'area di residenza trascrivono sul lasciapassare gli estremi dalla licenza di porto d'armi da caccia, il tipo, il calibro ed il numero di matricola delle armi.
3. Gli interessati sono tenuti a portare seco detta licenza di porto d'armi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-42