Accordo›Titolo II
Art. 4
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In vigore dal 16 apr 1985
Lasciapassare
1. Tutti i cittadini dei due Stati residenti in una delle aree indicate nell', che intendano recarsi nell'area adiacente hanno diritto di ottenere, su domanda, il lasciapassare conforme all'allegato n. 1 ed il foglio complementare agricolo, quest'ultimo a norma degli del presente Accordo.
2. Hanno lo stesso diritto gli eredi dei cittadini dei due Stati.
3. Nel lasciapassare sono indicate le generalità del titolare e, sulla prima pagina, viene applicata la sua fotografia, timbrata a secco.
4. I minori di anni 14 che viaggiano con i genitori o con altre persone che li accompagnano, devono essere iscritti, nominativamente nel lasciapassare dei predetti. Tuttavia i genitori o chi ne fa le veci possono richiedere singoli documenti di transito per i minori aventi dai 12 anni compiuti ai 14 anni compiuti.
5. I possessori di lasciapassare hanno diritto al transito attraverso il confine per un numero illimitato di volte.
6. Il lasciapassare è valido 5 anni dalla data del rilascio ed è prorogabile o rinnovabile se non sono mutate le condizioni esistenti al momento del rilascio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-4