Accordo›Titolo V
Art. 39
39 / 47Informazioni sulle malattie degli animali e misure relative
In vigore dal 16 apr 1985
Informazioni sulle malattie degli animali e misure relative
1. I competenti organi locali veterinari si danno comunicazione dei casi di malattie degli animali indicate all'allegato n. 7 che si verifichino nella propria zona, e sulle misure veterinarie, limitazioni di movimento e divieti emanati a scopo preventivo.
2. Analoga comunicazione viene fatta per la soppressione di tali misure, in conformità delle liste e relative aggiunte A e B dell'Ufficio Internazionale per le malattie infettive (OIE), e dell'allegato n. 7.
3. In casi eccezionali i competenti organi locali veterinari possono emanare speciali misure sanitarie, di carattere provvisorio, dandone immediata comunicazione all'altra Parte.
4. Analoga comunicazione viene fatta alla cessazione delle misure provvisorie.
5. Le malattie e gli organi competenti locali sono indicati nell'allegato n. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-39